Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 88


Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento,
il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla
costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni
speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici
distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 88"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti