Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 81


Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può
autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo
governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo.
Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano esclusivamente
al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono
soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A
allegata alla L. 30 dicembre 1923, n. 3280 ( l'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione, a
decorrere dal 1 gennaio 1954, in forza dell'art. 26, l. 6 agosto
1954, n. 603, che ha sostituito l'imposta sulle società.).
Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di
istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e
delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite
sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia
obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le
dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di
negoziazione indicata nel precedente comma.

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