Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 78


Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo
dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda,
alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi
del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta
dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile.
I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

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