Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 77


In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la
costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio
giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il
maggior contributo di cui all'art. 76, non può essere superiore al
disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e
debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel
regolamento.
Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto
delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si
renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione
del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi
di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche
della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari (comma così sostituito dall'art. 1-bis, d.l. 12 agosto 1983, n.371, conv. in l. 11 ottobre 1983, n. 546.).

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