Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 75


Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle
finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di
serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo
dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una
percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo
nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di
amministrazione.
Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza
dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano,
avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.
Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello
come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma
realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta
percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di
progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore
spesa.

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