Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 72


Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura
e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano
interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale
possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di
utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel
presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali
di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il
territorio consorziale.

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