Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 68


Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i
dissenzienti.
Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle
spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del
Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli
annunzi legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla
pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali
regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la
esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più
utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con
l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi
notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali
il riparto fu precedentemente stabilito.
Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado
dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le
norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

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