Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 58


A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso
agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica,
anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica
complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il
consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

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