Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 57


Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche
riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del territorio
nazionale provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza
del Ministro dei lavori pubblici.
Il Servizio idrografico comprende:
- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del
Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova;
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio
centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il
servizio idrografico del territorio dello Stato.
Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di
regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini
imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a
domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la
esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

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