Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 55


E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso
contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze,
di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare
l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione
dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della
derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel
disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e
utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art.
20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi
derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini
di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo
nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata,
sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per
armonizzarla con sopravvenute esigenze.
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera
a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da
parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con
decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi
contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da
parere del Consiglio superiore.
Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze,
allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al
Ministro per le finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone
cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del
decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della
rinuncia.
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per
oltre dieci anni, decadono di diritto (Articolo così modificato dalla l. 18 ottobre 1942, n. 1434).

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