Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 48


Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua
pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad
alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la
cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione
dell'acqua.
Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono
autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per
ristabilire le derivazioni.
Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua
pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello
Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse,
l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha
diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese
eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.
L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col
decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

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