Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 47


Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per
ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o
di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il
Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le
cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente
deve corrispondere a quelle preesistenti.
Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di
derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente,
quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e
la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle
preesistenti.

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