L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente
di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di
acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva
in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle L.
20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e L. 10 agosto 1884, n. 2644, [e fino
al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice
legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata
in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche];
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la
preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza
motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916, n. 1664, o al
R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (Il d.lgt. 20 novembre 1916, n. 1664 è stato abrogato dal r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161, a sua volta abrogato dall'art. 234 del presente testo unico), o alla presente legge;
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la
utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza
motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di
proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30
della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una
derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.