Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 39


I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti
d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti
gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al
termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art.
1962 del Codice civile (Ora, artt. 2771 e 2772 c.c. del 1942).
La riscossione di tali crediti è fatta in base al t.u. 14 aprile
1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato

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