Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 37


Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del
decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria
all'inizio dei lavori, se anteriore.
Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre
improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente
assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione
dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone
decorre da quando l'acqua è utilizzata.
Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai
consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione
dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

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