Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 35


Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo
canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o
di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui
d'acque, annue lire duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue
lire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di
essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire
dodici.
La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di
livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del
meccanismo motore.
Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale
disponibile nell'anno.
In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (Con d.l.c.p.s. 7 gennaio 1947, n. 24, i canoni di utenza
sono stati decuplicati e con l. 21 gennaio 1949, n. 8, quadruplicati.
Con l. 18 ottobre 1942, n. 1426è stata sostituita la misura di
potenza in cavalli dinamici con quella in chilowatt. Vedi, anche,
l'art. 10, d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, l'art. 1, d.m. 20 luglio
1990, e l'art. 18, l. 5 gennaio 1994, n. 36).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 35"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti