Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 34


Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a
tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni
dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di
bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno
speciale interesse pubblico.
La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la
domanda di concessione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti