Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti
interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere
inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e
modalità da determinare nel disciplinare stesso.
Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di
derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è
proprietario dei terreni da irrigare.
Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con quello delle finanze.
Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in
passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua
era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari
subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto,
singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso,
qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della
presente legge.