Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 29


Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono
passare allo Stato senza compenso, a norma degli artt. 25, comma
primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni
privilegio, ipoteca od altro diritto reale.
Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà
d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art.
25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si
esercitano sulle somme dovute dallo Stato.
Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle
somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore
dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla
osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.
Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e
le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in
vigore della legge stessa.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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