Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 26


Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi
derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle
finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio
a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto
è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli
impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che
debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile
nell'ultimo quinquennio.
Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura
di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore
delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in
merito.
(Omissis) (Comma abrogato dall'art. 4, n. 9, l. 6 dicembre 1962, n. 1643).
(Omissis) (Comma abrogato dall'art. 4, n. 9, l. 6 dicembre 1962, n. 1643).
Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione
delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed
altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi
impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.
Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve
comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti
per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili
senza la sua approvazione.

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