Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 25


Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle
grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello
Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e
di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di
regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di
ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di
trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione,
corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di
stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in
possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso
ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un
collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal
Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo
d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del
Tribunale delle acque.
Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve
preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti
di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si
intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta
dall'impianto cui si riferisce la concessione.

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