Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 24


Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e
b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita
nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza
dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse
in base alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti
artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano le
disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche
nei territori annessi in dipendenza delle L. 26 settembre 1920, n.
1322, e L. 19 dicembre 1920, n. 1778.
Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla
promulgazione della L. 10 agosto 1884, n. 2644 (Abrogata dall'art. 38, d.lgt. 20 novembre 1916, n. 1664), mantengono la durata loro assegnata.

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