Elenco dei capitoli
Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161; 4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456. concernente l'aumento delle entrate demaniali: 6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico; 8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la L. 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con R.D. 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n. 232; 12) il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la L. 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto; 14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica; 15) il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6; 16) il R.D. 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali; 19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge; 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.