Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 229


Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata,
insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura
la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione
nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o
parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di
produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

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