Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 228


Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è
conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia
connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la
trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni
agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente
legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.
I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a
fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da
stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che
gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano
ultimati entro il 31 dicembre 1935.
La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla
data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

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