Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 222


Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la
pena della sanzione amministrativa, l'ingegnere capo dell'ufficio del
Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione
all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a
titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i
limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il
termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è
inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

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