Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 22


La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in
base alla L. 10 agosto 1884, n. 2644 ( Abrogata dall'art. 38, d.lgt. 20 novembre 1916, n. 1664), ove gli interessati lo
richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino
motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio
1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino
al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni
altro uso.
Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni
della presente legge.

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