Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 219


Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non
sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa
da lire 20.000 a lire 1.000.000 ( la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della l. 689/1981 cit.).
La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del
regolamento per l'esecuzione di questa legge.

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