Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 217


Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed
atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del
competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle
condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque
pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione
del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a
praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali
d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa
consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità
amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse
instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche
di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente
ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre
opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque
pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse
stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e
forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti
sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle
acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini
d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti
sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo
genere già esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono
alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della
restituzione delle acque derivate.

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