Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed
atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del
competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle
condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque
pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione
del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a
praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali
d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa
consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità
amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse
instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche
di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente
ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre
opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque
pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse
stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e
forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti
sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle
acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini
d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti
sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo
genere già esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono
alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della
restituzione delle acque derivate.