Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 216


E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri
opifici natanti sulle acque pubbliche.
I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi
per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato
alle acque nel territorio di sua competenza.
Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento
di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà
determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della
presente legge.
La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali
delle acque pubbliche.

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