Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 214


Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini
originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone
siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi
pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo
termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga
successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio
delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di
proroga concesso.

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