Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 211


Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 (abrogata con l'art. 1, d.l. 12 marzo 1946, n. 211.), la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(Omissis) (comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 11 febbraio 1998, n. 53).
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione
dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità
competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo
comma dell'art. 129.

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