Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 209


Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul
gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da
trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le
modificazioni che seguono.
La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla
commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di
appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque
pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le cause di
competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

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