Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 208


Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente
titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile,
dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. DD.
6 dicembre 1865, n. 2626 (vedi, ora, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

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