Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 204


Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali
delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il
disposto dell'art. 473 (vedi, ora, artt. 287 e 288 cod.proc.civ. 1942) del codice di procedura civile.
La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai
nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (privo di corrispondenza nel cod.proc.civ.) del codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 (vedi, ora, art. 276, cod.proc.civ. 1942) del citato codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e 9 dell'art. 360 ( vedi, ora, art. 132, comma secondo, n. 5, cod.proc.civ. 1942) del codice medesimo.
Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a
norma dell'art. 151.

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