Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 203


Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201
quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere
preceduti, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di lire
cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano
rigettati.
Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le
disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile
(il presente articolo è privo di efficacia per mancanza di
corrispondenza nel codice di procedura civile a seguito
dell'abrogazione dell'art. 364).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 203"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti