Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 202


Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a
termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V,
Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile (vedi, ora, libro II, titolo III, capo III, cod.proc.civ. 1942).
Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che
pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto
insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni
pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo
per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con
regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il
ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di cassazione a
termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la
pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.
I termini indicati nell'art. 518 (vedi, ora, art. 325, cod.proc.civ. 1942) del codice di procedura civile
sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del
dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 202"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti