Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 20


Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza
il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero
delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il
titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.
La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla
illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla
indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve
effettuare.
Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i
proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo,
si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza
del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.
Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni
rimasti eventualmente insoluti.
Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al
Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione,
ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma
dell'art. 96 del Codice di commercio (Ora, artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del cod. civ. del 1942).

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