Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 199


Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere
revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi
indicati nell'art. 494 (vedi, ora, art. 395 cod.proc.civ. 1942.) del codice di procedura civile.
Possono essere revocate, sulla domanda della parte, le
sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per
l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494
(vedi, ora, art. 395 cod.proc.civ. 1942.) del suddetto codice.
Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la
decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 (vedi, ora, artt. 325 e 326 cod.proc.civ. 1942) dello stesso codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.
La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151.

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