Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 195


Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del
provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con
ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.
Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante
istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la
istanza deve essere notificata agli interessati ed alla
amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale
notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice delegato.
Prima che sia spirato tale termine, non potrà pronunciarsi sulla
domanda di sospensione.

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