Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 19


La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità
dell'acqua.
Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo
per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile
di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata
ai diritti di terzi.

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