Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 189


L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque
pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione
del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso notificato
nei modi indicati nei precedenti artt. 151 e 155.
Il termine a comparire è quello indicato nell'art. 156.
Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle
che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto
insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni
pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per
la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con
regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per
l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia
della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

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