Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 187


Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del
procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle
persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della
comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.
Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione
del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla
comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 (vedi, ora, artt. 160 e 164 cod.proc.civ. 1942) del codice di procedura civile.

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