Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 180


Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nell'udienza da
lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti
ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo
verbale e non soggetto a notificazione.
Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle
conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre
nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.
Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni
prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per
i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite
in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla
legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

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