Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 179


Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può
prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di
citazione.
Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali,
non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da
lui fatto notificare all'attore.

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