Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 177


Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e
proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già
pronunciate in giudizio.
Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la
prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può
valersi di questo mezzo di prova.
In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta
la ricognizione di cui all'art. 283 ( vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942) del codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 177"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti