Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e
proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già
pronunciate in giudizio.
Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la
prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può
valersi di questo mezzo di prova.
In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta
la ricognizione di cui all'art. 283 ( vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942) del codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.