Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 173


Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non
sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione
delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.
L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo
sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato
all'istruzione.
All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a
intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si
riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel
termine stabilito nel primo comma del presente articolo.
La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune
la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del
provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la
citazione del terzo.

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