Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 172


Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la
comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate
separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di
transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi
uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo
contro le parti intervenute.

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