Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 164


Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte
personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il
mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte
sottoscriva l'atto col quale è deferito.
La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per
iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel
processo verbale di causa.
Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda
un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del
giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.
Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla
parte.

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