Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 163


Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.
Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il
giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi
immediatamente.
Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano
stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo
preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

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